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Scavi "AV" estate 2012

  :: Villaggio preistorico dei Faraglioni 2012
Scavo archeologico a Ustica per volontari
 

  Immagini scavi a Ustica  
 
 
 

Stefano Benini

'La svendita del patrimonio culturale'

Pruneti. Come avevo preannunciato, è il momento di un breve fuoriprogramma. Parlerà il giudice Stefano Benini. Nel suo intervento Benini tornerà su un argomento che sta a cuore a tutti noi, il futuro status giuridico del nostro patrimo­nio culturale.

Benini. Qual è la situazione dei beni culturali oggi in Italia? Tradizionalmente, la tutela dei beni culturali è intesa in senso strettamente conservativo ed è questo lo spirito che è alla base della famosa e gloriosa legge 1089 del ‘39. Negli ultimi anni, invece, dalla conservazione l'accento si è spostato sulla fruizione e sulla valorizzazione. Questo, anche per attualizzare un fondamentale precetto posto dalla nostra Carta costituzionale, l'articolo 9, che recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della Nazione». In questo modo, le testimonianze del passato diventano non tanto oggetto da conservare, quanto strumento di promozione culturale e, in quanto tali, destinate alla fruizione universale. Questa trasformazione impone anche la necessità di rinnovare il repertorio degli strumenti per rendere operativo tale obiettivo. Il museo, che prima, nella logica della conservazione, era fatto di scaffali per pochi adepti, diventa interattivo, cambia in percorso accessibile alle masse. Per attuare questa trasformazione, lo Stato ha bisogno di nuove risorse e ha dovuto quindi chiedere la collaborazione del privato. La necessità di far ricorso a forze nuove e a denaro fresco ha segnato l'ingresso prepotente del privato nella tutela dei beni culturali. Tale privatizza­zione si è verificata soprattutto sotto due profili: quello dei finanziamenti e quello della gestione. Attraverso i finanziamenti si attua la cosiddetta sponsorizzazione; un industriale o una grande impresa finanzia, ad esempio, un restauro, condotto in prima persona dall'amministrazione; attraverso la pubblicità lo sponsor ha, quindi, un ritorno economico apprezzabile. C'è poi il profilo della gestione; lo Stato chiama i privati a parte­cipare alla gestione dei beni culturali, attraverso gli strumenti dell'appalto e della concessione. Il merchandising entra nei musei nel 1993 grazie alla legge Ronchey, quando nei musei si creano i book shop, i servizi appaltati ecc. Qual è l'obietti­vo di questa partecipazione? Equilibrare le esigenze di tutela e di valorizzazione con l'iniziativa privata, cercando di fare in modo che questa seconda non abbia il sopravvento sul primo, cioè, in altre parole, che la tutela e la gestio­ne dei beni culturali non diventino il pretesto per l'arricchimento e per la speculazione di pochi. Purtroppo questi rischi si sono avverati, perché, parallelamente alla modifica dell'approccio alla problema­tica dei beni culturali, cui ho accennato in generale, la conservazione e fruizione, abbiamo assistito anche a una trasformazione, direi a una mutagenesi del concetto di valoriz­za­zione. Valorizza­zione, in senso tradizionale, vuol dire esaltazione del pregio storico, artistico, del va­lore culturale di un determinato supporto, di una specifica testimonianza, in modo da promuoverne la conoscenza in modo più ampio possibile. Ultima­mente, invece, il termine ha assunto un altro significato, non più culturale e sociale, bensì pretta­mente economico. Valorizza­zione diventa messa a valore, cioè sfruttamento del bene per le potenzialità economiche che esso può esprimere. Purtroppo, un riscontro di questo fenomeno lo troviamo in una recentissima legge dello Stato, la 112 del 2002, la famigera­ta "legge Tremonti", che riconosce, tra le finalità di gestione, la vendita. Quindi, un primo proble­ma: come si fa a valorizzare un bene culturale se lo si vende? Sintomo che il concetto di valorizzazione è cambiato, segno che la valorizzazione significa anche realizzo delle potenzialità economi­che del bene. Qual è lo strumento, attraverso il quale si vende? La legge Tremonti, insieme ad altre leggi della passata legislatura, inaugura la stagione dello smo­bilizzo del patrimonio demaniale, cioè pubblico, che diviene patrimoniale ed è immesso nel libero commercio. Fra i beni dema­niali suscettibi­li di questo iter, in virtù della "legge Tremonti", sono ora anche i beni culturali.

Il problema era quello di creare delle fasi intermedie, delle società cuscinetto, a partecipazio­ne pubblica totale o parziale, che facessero da tramite dal pubblico al privato. Mi spiego meglio: la "legge Tremonti" prevede due società, la Patrimonio Spa e l'Infrastrutture Spa, due finanziarie che hanno il compito di procacciare mezzi econo­mi­ci allo Stato. Il patrimonio immobiliare, ivi compresi i beni culturali, passa, quindi, alla Patri­monio Spa che chiede dei prestiti; chi li confe­risce dev'essere in qualche modo garantito. La Patri­monio Spa emette quindi delle cartule, delle obbligazioni, a garanzia dell'operazione di finanzia­mento. Tali obbligazioni sono garantite dai beni di cui la suddetta Spa è diventata proprietaria. In altre parole, i beni culturali conferiti alla Patrimonio Spa diventano garanzia per i finanziamenti che lo Stato vuole ottenere. Qual è il risvolto immediato? Mettiamo che questa socie­tà non paghi, alle scadenze, i propri finanziatori: cosa succede? I finanziatori, per ottenere la soddi­sfazione della propria garanzia di restituzio­ne, chiedono l'esecuzione forzata su questi beni, per cui, non è escluso, in teoria, che beni culturali possano essere messi all'asta. Lo sceglie­re se un bene culturale entri a far parte della Patrimonio Spa, ai fini di quest'opera­zione, è un'inizia­tiva esclusiva del Mi­nistro dell'Economia. È prevista l'intesa del Ministro dei Beni culturali solo quando il bene sia di par­ticolare valore; quindi è il Ministero dell'Economia che stabilisce qual è il bene di partico­lare valore e, quelli di non particolare valore, possono essere destinati a tali operazioni di finanziamento senza che il Ministero dei Beni culturali abbia voce in capitolo. Per i beni ambienta­li, addirittura, non è prevista alcuna forma d'intesa. Ma il caos legislativo, caos che non si ritrova solo nella legge 112, ma in una serie di altre leggi, fa sì che siano smobilitati beni appartenenti ad altri enti pubblici, come quelli previdenziali o parasta­tali, con interventi in cui non è neppu­re prevista quest'intesa preliminare - in caso di particolare valore culturale - con il Ministero dei Beni cultura­li. Ad esempio, una legge settoriale ha previsto la vendita degli immobili appartenenti al­l'Ente Tabacchi ed è stata messa all'asta anche la Manifattura di Firenze per la quale era stata invece prevista la creazione di una cittadella culturale. La società che, nello smobilizzo degli enti parastatali, attua la funzione d'interme­di­azione che ho detto prima, si chiama Società Ita­liana per la Cartolarizzazione, meglio nota, attraverso le inizia­li: SCIP, e questo nome è tutto un programma. L'archeologia è ricostruzione del passato, ricerca, studio delle testimonianze. Ma dopo, cosa ne facciamo di queste testimonianze? È giusto che siano assicurate alla fruibilità collettiva com'è stato finora, o è meglio che divengano supporti a opera­zioni di risanamento del deficit dello Stato?

Stefano Benini
magistrato



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