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Stefano Benini'La svendita del patrimonio culturale'Pruneti. Come avevo preannunciato, è il momento di un breve fuoriprogramma. Parlerà il giudice Stefano Benini. Nel suo intervento Benini tornerà su un argomento che sta a cuore a tutti noi, il futuro status giuridico del nostro patrimonio culturale. Benini. Qual è la situazione dei beni culturali oggi in Italia? Tradizionalmente, la tutela dei beni culturali è intesa in senso strettamente conservativo ed è questo lo spirito che è alla base della famosa e gloriosa legge 1089 del ‘39. Negli ultimi anni, invece, dalla conservazione l'accento si è spostato sulla fruizione e sulla valorizzazione. Questo, anche per attualizzare un fondamentale precetto posto dalla nostra Carta costituzionale, l'articolo 9, che recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della Nazione». In questo modo, le testimonianze del passato diventano non tanto oggetto da conservare, quanto strumento di promozione culturale e, in quanto tali, destinate alla fruizione universale. Questa trasformazione impone anche la necessità di rinnovare il repertorio degli strumenti per rendere operativo tale obiettivo. Il museo, che prima, nella logica della conservazione, era fatto di scaffali per pochi adepti, diventa interattivo, cambia in percorso accessibile alle masse. Per attuare questa trasformazione, lo Stato ha bisogno di nuove risorse e ha dovuto quindi chiedere la collaborazione del privato. La necessità di far ricorso a forze nuove e a denaro fresco ha segnato l'ingresso prepotente del privato nella tutela dei beni culturali. Tale privatizzazione si è verificata soprattutto sotto due profili: quello dei finanziamenti e quello della gestione. Attraverso i finanziamenti si attua la cosiddetta sponsorizzazione; un industriale o una grande impresa finanzia, ad esempio, un restauro, condotto in prima persona dall'amministrazione; attraverso la pubblicità lo sponsor ha, quindi, un ritorno economico apprezzabile. C'è poi il profilo della gestione; lo Stato chiama i privati a partecipare alla gestione dei beni culturali, attraverso gli strumenti dell'appalto e della concessione. Il merchandising entra nei musei nel 1993 grazie alla legge Ronchey, quando nei musei si creano i book shop, i servizi appaltati ecc. Qual è l'obiettivo di questa partecipazione? Equilibrare le esigenze di tutela e di valorizzazione con l'iniziativa privata, cercando di fare in modo che questa seconda non abbia il sopravvento sul primo, cioè, in altre parole, che la tutela e la gestione dei beni culturali non diventino il pretesto per l'arricchimento e per la speculazione di pochi. Purtroppo questi rischi si sono avverati, perché, parallelamente alla modifica dell'approccio alla problematica dei beni culturali, cui ho accennato in generale, la conservazione e fruizione, abbiamo assistito anche a una trasformazione, direi a una mutagenesi del concetto di valorizzazione. Valorizzazione, in senso tradizionale, vuol dire esaltazione del pregio storico, artistico, del valore culturale di un determinato supporto, di una specifica testimonianza, in modo da promuoverne la conoscenza in modo più ampio possibile. Ultimamente, invece, il termine ha assunto un altro significato, non più culturale e sociale, bensì prettamente economico. Valorizzazione diventa messa a valore, cioè sfruttamento del bene per le potenzialità economiche che esso può esprimere. Purtroppo, un riscontro di questo fenomeno lo troviamo in una recentissima legge dello Stato, la 112 del 2002, la famigerata "legge Tremonti", che riconosce, tra le finalità di gestione, la vendita. Quindi, un primo problema: come si fa a valorizzare un bene culturale se lo si vende? Sintomo che il concetto di valorizzazione è cambiato, segno che la valorizzazione significa anche realizzo delle potenzialità economiche del bene. Qual è lo strumento, attraverso il quale si vende? La legge Tremonti, insieme ad altre leggi della passata legislatura, inaugura la stagione dello smobilizzo del patrimonio demaniale, cioè pubblico, che diviene patrimoniale ed è immesso nel libero commercio. Fra i beni demaniali suscettibili di questo iter, in virtù della "legge Tremonti", sono ora anche i beni culturali. Il problema era quello di creare delle fasi intermedie, delle società cuscinetto, a partecipazione pubblica totale o parziale, che facessero da tramite dal pubblico al privato. Mi spiego meglio: la "legge Tremonti" prevede due società, la Patrimonio Spa e l'Infrastrutture Spa, due finanziarie che hanno il compito di procacciare mezzi economici allo Stato. Il patrimonio immobiliare, ivi compresi i beni culturali, passa, quindi, alla Patrimonio Spa che chiede dei prestiti; chi li conferisce dev'essere in qualche modo garantito. La Patrimonio Spa emette quindi delle cartule, delle obbligazioni, a garanzia dell'operazione di finanziamento. Tali obbligazioni sono garantite dai beni di cui la suddetta Spa è diventata proprietaria. In altre parole, i beni culturali conferiti alla Patrimonio Spa diventano garanzia per i finanziamenti che lo Stato vuole ottenere. Qual è il risvolto immediato? Mettiamo che questa società non paghi, alle scadenze, i propri finanziatori: cosa succede? I finanziatori, per ottenere la soddisfazione della propria garanzia di restituzione, chiedono l'esecuzione forzata su questi beni, per cui, non è escluso, in teoria, che beni culturali possano essere messi all'asta. Lo scegliere se un bene culturale entri a far parte della Patrimonio Spa, ai fini di quest'operazione, è un'iniziativa esclusiva del Ministro dell'Economia. È prevista l'intesa del Ministro dei Beni culturali solo quando il bene sia di particolare valore; quindi è il Ministero dell'Economia che stabilisce qual è il bene di particolare valore e, quelli di non particolare valore, possono essere destinati a tali operazioni di finanziamento senza che il Ministero dei Beni culturali abbia voce in capitolo. Per i beni ambientali, addirittura, non è prevista alcuna forma d'intesa. Ma il caos legislativo, caos che non si ritrova solo nella legge 112, ma in una serie di altre leggi, fa sì che siano smobilitati beni appartenenti ad altri enti pubblici, come quelli previdenziali o parastatali, con interventi in cui non è neppure prevista quest'intesa preliminare - in caso di particolare valore culturale - con il Ministero dei Beni culturali. Ad esempio, una legge settoriale ha previsto la vendita degli immobili appartenenti all'Ente Tabacchi ed è stata messa all'asta anche la Manifattura di Firenze per la quale era stata invece prevista la creazione di una cittadella culturale. La società che, nello smobilizzo degli enti parastatali, attua la funzione d'intermediazione che ho detto prima, si chiama Società Italiana per la Cartolarizzazione, meglio nota, attraverso le iniziali: SCIP, e questo nome è tutto un programma. L'archeologia è ricostruzione del passato, ricerca, studio delle testimonianze. Ma dopo, cosa ne facciamo di queste testimonianze? È giusto che siano assicurate alla fruibilità collettiva com'è stato finora, o è meglio che divengano supporti a operazioni di risanamento del deficit dello Stato? Stefano Benini Stampa |
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