Archeologia Viva n. 128 – marzo/aprile 2008
p. 77
di Silvia Segnalini
È un bel groviglio! Non è facile rispondere alla domanda che tutti ci poniamo all’entrata di una sala
Cerchiamo di capirci qualcosa con l’aiuto dell’esperto
Nei musei italiani si nota una strana situazione: in un museo le foto non sono consentite, in un altro sì, nonostante la tipologia dei beni sia la stessa. A prima vista il sistema sembra irrazionale, senza regole.
In realtà le regole ci sono: le norme rivolte a disciplinare la materia dettano infatti alcune precise linee guida. Ma sono proprio queste la causa del… disorientamento generale. Vediamo perché.
La norma cui si deve fare riferimento è ancora una volta il nostro Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo n. 42/2004, di seguito denominato semplicemente “Codice”), in particolare gli articoli 107, 108 e 109.
Questo comporta una prima, banale, ma forse non scontata, conseguenza: quanto si dirà fra poco vale solo per i beni che appartengono allo Stato, ai Comuni, alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (in una parola: i beni culturali).
Cui vanno aggiunti, ovviamente, quei beni (di autore non più vivente e risalenti a oltre cinquant’anni fa), che, pur appartenendo a privati, sono stati dichiarati, in seguito a “verifica”, d’interesse culturale (un tema, quest’ultimo, che verrà approfondito quanto prima in questa stessa rubrica). […]