Giochi (d’arte) senza frontiere Archeologia e diritto

Archeologia Viva n. 74 – marzo/aprile 1999
p. 88

di Stefano Benini

La circolazione internazionale dei beni culturali è regolamentata da una legge che ha recepito la normativa europea: un provvedimento atteso dopo i problemi insorti con l’abolizione delle frontiere infracomunitarie

Con la legge n. 88 del 30 marzo 1998 lo Stato italiano, con quasi cinque anni di ritardo, ha recepito la normativa comunitaria sulla circolazione internazionale dei beni culturali (direttiva 7/93 e regolamento 3911/92, vedi: AV n. 46). È noto che l’abolizione delle frontiere infracomunitarie, alla tradizionale linea di contrasto tra proprietari e mercanti d’arte da un lato e poteri pubblici dall’altro, ha aggiunto un’ulteriore contrapposizione, quella tra paesi esportatori e importatori: i primi, come l’Italia, caratterizzati da esubero di beni culturali e soggetti a una forte richiesta straniera, i secondi da offerta interna minore alle necessità di mercato e pertanto interessati a favorire la più ampia liberalizzazione nel movimento internazionale dei beni culturali. La citata legge 88/98, oltre che attuare la normativa Cee, specialmente sulla procedura di restituzione dei beni illecitamente transitati da uno Stato membro all’altro, ha approntato una revisione organica della fondamentale legge n. 1089 del 1939, limitatamente al settore dell’esportazione: per il resto questa legge (vedi: AV n. 69) è oggetto di revisione da parte del Governo, che in virtù della delega contenuta nell’art. 1 della legge n. 352 dell’8 ottobre 1997, varerà nei prossimi mesi un testo unico in cui saranno riunite e coordinate tutte le norme vigenti in materia di beni culturali e ambientali.

Per far uscire un bene dall’Italia occorre che l’interessato presenti una denuncia, al fine di ottenere un attestato di libera circolazione, valido nell’ambito dei paesi dell’Unione europea, e, in più, per l’esportazione nei paesi extracomunitari, una licenza di esportazione. Licenza e attestato, che sono di competenza dell’Ufficio esportazione del Ministero, anche per beni di interesse locale, non possono essere rilasciati qualora l’uscita del bene dal territorio nazionale costituisca un danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, e comunque per archivi e documenti dichiarati di notevole interesse storico, e per i beni privati che siano stati oggetto di notifica. […]