AAA patrimonio vendesi Archeologia e diritto

Archeologia Viva n. 67 – gennaio/febbraio 1998
p. 73

di Stefano Benini

Una recente legge consente che il patrimonio demaniale possa essere venduto a privati: preoccupa che a un tale provvedimento si sia giunti senza un adeguato dibattito

Da anni si attende un intervento legislativo organico in materia di beni culturali. Questo, però, non significa che innovazioni siano mancate del tutto: solo che le norme sono introdotte quasi di soppiatto, spesso camuffate dietro etichette che riguardano argomenti di tutt’altra specie. È il caso ultimamente della nuova disciplina sull’alienazione dei beni di proprietà demaniale, di cui si occupa l’art. 12 della legge n. 127 del 15/5/’97. L’intitolazione, Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo, poco ha a che vedere con la vendita degli immobili d’interesse storico-artistico di proprietà di Stato, province e comuni.

L’articolo 12 di questa legge contiene disposizioni sulla locazione dei beni pubblici, e anche sulla vendita di beni privati d’interesse storico-artistico, le cui notifiche risalgono al periodo antecedente l’entrata in vigore della legge n. 1089 del 1939 (di questo aspetto, che presenta novità di tutto rilievo, ci occuperemo nel prossimo numero). Il terzo comma di detto art. 12 è specificamente dedicato alle alienazioni dei beni pubblici d’interesse storico e artistico. Nell’impianto originario della legge 1089 /39 tali beni erano caratterizzati da un regime di inalienabilità relativa (art. 23), nel senso che il divieto, previsto in via generale, di venderli, era aggirabile a mezzo di un’autorizzazione ministeriale, «purché non ne derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento» (art. 24).

Con l’entrata in vigore del codice civile del 1942, ai beni immobili d’interesse storico-artistico è attribuito il carattere della demanialità (articoli 822, 2° comma, e 823), che comporta la sottrazione del bene al commercio giuridico in virtù di una sua qualità, consistente nella oggettiva incapacità a essere oggetto di negozi di diritto privato costitutivi di diritti a favore di terzi. Finché il bene è demaniale, dunque, vige il principio, inderogabile e assoluto, della inalienabilità. La ragione di tale drastica scelta normativa risiede nell’interesse che riveste per la collettività la conservazione di tali beni e l’uso di pubblica fruizione. […]