Chi governa i beni culturali? Archeologia e diritto

Archeologia Viva n. 62 – marzo/aprile 1997
pp. 88-89

di Stefano Benini

Da un’attenta analisi delle leggi emerge l’urgenza di un progetto politico che consenta di equilibrare con chiarezza l’interesse locale con quello nazionale

Quando si parla di competenze, in qualsiasi settore della vita di un paese, occorre tenere ben distinta la competenza legislativa da quella amministrativa. Nell’ordinamento italiano, in materia di beni culturali, l’una e l’altra appartengono allo Stato. Una riforma legislativa di ampio respiro, dunque, dovrà provenire dal Parlamento della Repubblica. Gli istituti fondamentali sono ancora regolati dalla legge n. 1089 del 1939 e dal regolamento n. 363 del 1913.

In sede amministrativa, le competenze per la tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico sono esercitate dallo Stato attraverso il Ministero per i beni culturali e ambientali, e, in sede periferica, dalle soprintendenze. Il Ministero è di recente istituzione (1974) e si articola in vari organi, istituti, e organizzazioni consultive. La soprintendenza è l’antico e glorioso ufficio dell’amministrazione delle Belle arti: dal 1907 furono distinti tre tipi di soprintendenze: ai monumenti, agli scavi e ai musei archeologici, alle gallerie e opere d’arte. Allo stato attuale sono previste le soprintendenze archeologiche, per i beni artistici e storici, per i beni ambientali e architettonici, per i beni archivistici.

L’organizzazione dei beni culturali è dunque ancora spiccatamente centralista. Eppure dall’art. 9 della Costituzione (per cui la Repubblica promuove la cultura e la ricerca scientifica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico) si possono ricavare indicazioni per una tutela più articolata. L’uso del termine «Repubblica», se si fa riferimento all’originaria stesura della norma che attribuiva tali competenze allo Stato, lascia intendere la volontà dell’Assemblea costituente di affidare il patrimonio storico- artistico e il paesaggio non necessariamente allo Stato, ma anche ad altri enti, nel quadro pluralistico dello «Stato comunità». L’art. 117 della Costituzione, poi, elencando le competenze legislative (e di conseguenza amministrative) regionali, indica la materia «musei e biblioteche di enti locali». […]